Decreto Rilancio: come cambia il Bonus affitti per le locazioni commerciali?

Decreto Rilancio: come cambia il Bonus affitti per le locazioni commerciali?

Decreto Rilancio: come cambia il Bonus affitti per le locazioni commerciali?

Il Decreto Rilancio estende il Bonus affitti, finora riservato solo ai locali C\1.

Come funziona l’incentivo? Chi può applicare il credito d’imposta?

Tutta Italia è rimasta con la serranda abbassata per circa due mesi.

Le misure di carattere sanitario e sociale, sebbene necessarie per vincere la nostra battaglia contro la diffusione del Coronavirus, rischiano di avere un impatto devastante sulla nostra economia se non supportate adeguatamente anche da misure a favore di famiglie e attività.

Per questo il Governo, tra i vari provvedimenti presi sul piano economico per rilanciare il Paese, ha deciso di estendere la platea dei beneficiari del Bonus affitti relativo ai canoni di locazione per gli affitti commerciali, la misura introdotta con il DL n.18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”.

Bonus affitti: cos’è e a chi spetta?

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare dei canoni d’affitto pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Inizialmente il Bonus era riservato solo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), mentre con le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio potranno beneficiarne tutti gli affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.

Quindi il beneficio va a interessare una platea più ampia di titolari di partita IVA.

La bozza del decreto introduce inoltre:

  • il limite di ricavi o compensi per l’accesso al bonus affitto, fissato a 5 milioni di euro nel 2019; NB.→ alle strutture alberghiere il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato, anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro;
  • il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • la possibilità di cessione del credito, anche al locatore, nel caso di applicazione di uno sconto sul canone di affitto dovuto;
  •  un bonus del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ricordiamo che il beneficio fiscale è rivolto in modo specifico a coloro che pagano l’affitto dell’immobile in cui svolgono la loro attività e che sono stati costretti a chiudere nel periodo di lockdown in base a quanto disposto nel DPCM dell’11 marzo 2020.

Al contrario il Bonus affitti non è riconosciuto a tutte quelle attività identificate come essenziali, che sono rimaste aperte nei giorni di contenimento del contagio, come farmacie, parafarmacie, negozi che si occupano della vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.

Come utilizzare il Bonus affitti?

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ovvero per versare le imposte dovute, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 25 marzo 2020.

Il titolare di partita IVA beneficiario dell’incentivo potrà anche optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sull’affitto.

Noi dell’Agenzia Immobiliare Idea continueremo a seguire i prossimi sviluppi e a dedicare gli articoli del nostro blog alle novità e alle misure introdotte a sostegno di famiglie e attività in ambito immobiliare.

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